Quando e come si può riaprire un caso?

Richiesta di riapertura delle indagini preliminari

“Cold case” è un temine inglese entrato comunemente nella terminologia corrente.
Con questo termine, che letteralmente significa “caso freddo”, si indicano tutti quei casi, generalmente di cronaca nera, che sono rimasti senza un esito e pertanto sono da considerarsi “ irrisolti”.
Si tratta solitamente di casi riguardanti delitti, in particolare omicidi rimasti senza colpevole, ma viene normalmente utilizzato anche nei casi di persone scomparse.
Come si arriva a generare un cold case? E come si può arrivare alla eventuale soluzione dello stesso?
Accade che il PM, una volta svolte le indagini nei confronti di uno o più soggetti, può decidere se procedere nell’esercitare l’azione penale nei confronti degli stessi oppure chiederne l’archiviazione.
Il Pm chiede l’archiviazione quando:
-È infondata la notizia di reato (art. 408 cpp);
-Manca una condizione di procedibilità (art. 411 cpp);
– la persona sottoposta ad indagini non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis cp per particolare tenuità del fatto (art. 411 cpp);
-Il reato è estinto (art. 411 cpp);
-Il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 cpp);
-È rimasto ignoto l’autore del reato ( art. 415 cpp)
Il PM rivolgerà in tutti questi casi al GIP (Giudice Indagini Preliminari), una richiesta di archiviazione (artt.408-415 cpp).
Il GIP, ai sensi dell’art. 409 cpp, (fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione, prevista ai sensi dell’art. 410 cpp), se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato di archiviazione e restituisce gli atti al PM. A questo punto le indagini sul caso si fermano in attesa di nuovi possibili sviluppi (che possono non arrivare mai).
Ai sensi dell’art. 414 cpp, il Giudice, pur a seguito di archiviazione, può sempre autorizzare con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del PM. La richiesta va motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
Il provvedimento di archiviazione infatti, non ha una valenza preclusiva. Ossia un caso archiviato può essere riaperto in ogni momento se emergono ulteriori elementi utili al prosieguo delle indagini.
La richiesta di riapertura del caso può basarsi sia sulla emersione di nuovi elementi, sia su una diversa interpretazione degli elementi già presenti agli atti soprattutto (anche se non solo) alla luce delle nuove acquisizioni in tema di Scienze Forensi nel loro complesso.
In particolare proprio le nuove tecnologie sono spesso alla base della richiesta di riapertura delle indagini in un “cold case”.

 

Istanza di revisione processuale

Altro e diverso modo per riaprire un caso di presunto errore giudiziario, questa volta però già definito da una condanna definitiva, è la richiesta di revisione ex art. 630 cpp.
La revisione è un mezzo di impugnazione definito come straordinario ed eccezionale e può essere utilizzato, senza limiti di tempo, solo contro provvedimenti di condanna che siano già divenuti definitivi (ossia la condanna deve essere passata in giudicato).
Con la richiesta di revisione si tenta pertanto di effettuare un nuovo accertamento sulla verità dei fatti.
La condizione essenziale affinché possa essere richiesta una revisione della sentenza di condanna è la sopravvenienza della conoscenza di nuove prove, che da sole, o unitamente a quelle già raccolte nei giudizi precedenti, possano portare all’assoluzione del condannato.
La competenza per questi casi è della Corte di Appello.
L’art. 630 cpp statuisce che: “la revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale(sono giudici speciali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il T.A.R., i Tribunali militari, i Tribunali delle acque pubbliche);
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, e successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni previste dall’art. 479;
c)se dopo una sentenza di condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto dalla legge come reato”.
L’art. 631 cpp stabilisce i limiti alla richiesta di revisione, nel senso che gli elementi in base ai quali può essere richiesta la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 cpp, o con una sentenza di non luogo a procedere, o con sentenza di assoluzione, o con dichiarazione di estinzione del reato.
In ultimo, l’art. 632 cpp stabilisce che i soggetti legittimati alla suddetta richiesta, possono essere:
– il condannato o un suo prossimo congiunto, ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria, o se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;
– Il procuratore speciale presso la Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.